
CADE SU UN CORDOLO E CHIEDE I DANNI AL COMUNE: NESSUN RISARCIMENTO, LA COLPA E’ SOLO SUA.
Così un uomo chiedeva il risarcimento dei danni al Comune, citandolo in giudizio, ritenendolo responsabile della caduta avvenuta su un cordolo di cemento delimitante un contenitore di rifiuti, il quale si trovava in una via del centro che egli stava percorrendo.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda ed anche la Corte d’Appello, gli eredi dell’uomo proponevano ricorso per cassazione, denunciando l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte escludendo un obbligo di custodia in capo al Comune e per avere la stessa ricondotto il sinistro alla colpa esclusiva della vittima.
La Suprema Corte aveva già chiarito con pronunce precedenti che la condotta del danneggiato si atteggiava diversamente a seconda del livello di incidenza causale sull’evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenesse in considerazione il dovere generale di ragionevole cautela, in ossequio al principio di solidarietà. Dunque, si affermava che quanto più la situazione di possibile danno era suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente doveva considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompeva il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando fosse da escludere che lo stesso comportamento costituisse un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La Corte d’appello aveva determinato che la caduta era da ricondurre in via esclusiva al danneggiato.
Il ricorso era, quindi, inammissibile, e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 24416 del 3.11.2020)
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