
CADUTA IN MOTORINO A CAUSA DI UNA VORAGINE: NON E’ DEL DANNEGGIATO L’ONERE DELLA PROVA
Dopo la decisione del Giudice di Pace che accoglieva la domanda originaria di risarcimento danni proposta dai genitori di un ragazzo a seguito di una caduta in motorino a causa di una voragine presente sulla strada provinciale, la Provincia impugnava la sentenza dinanzi al Tribunale di Perugia, il quale rigettava la domanda originaria dei genitori del minore. La faccenda finiva in Cassazione, dove si rimarcava che gli enti proprietari delle strade erano tenuti a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, al controllo tecnico dell’efficienze delle strade, all’apposizione e manutenzione della segnaletica, e si configurava dunque una responsabilità da cosa in custodia, doveva ritenersi dunque che in caso di sinistro i danni dovuti ad omessa o insufficiente manutenzione erano riconducibili a tale responsabilità, fermo restando la possibilità di provare il caso fortuito. Secondo l’art 2051 che disciplina tale responsabilità, si prevedeva un’inversione dell’onere della prova essendo il custode, presunto responsabile, a dover fornire la prova liberatoria del fortuito, e dunque dimostrare di aver espletato con la dovuta diligenza in base alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione alle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione sulla cosa stessa in base alle specifiche disposizioni di legge.
Nel caso di specie il giudice di merito aveva ritenuto che i genitori del minore non avessero dimostrato la sussistenza di un’anomalia nella sede stradale ed il nesso causale con l’evento, e così facendo aveva contraddetto il principio per il quale nel caso di situazioni provocate da una imprevedibile alterazione dello stato della strada, il caso fortuito poteva essere configurato laddove l’evento dannoso si fosse verificato prima che il proprietario avesse potuto rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo, e non spettava al danneggiato la prova dell’insidia.
Per questo la Cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile n. 11096/20 del 10.6.2020)
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