
SCAGIONATO L’INSEGNANTE RITENUTO RESPONSABILE PER UN INCIDENTE AVVENUTO DURANTE LA RICREAZIONE.
Durante la ricreazione, un alunno inciampava e cadeva addosso ad un altro compagno il quale cadeva battendo il viso a terra, fratturandosi 3 denti. L’episodio, essendo frutto di un avvenimento imprevedibile e non controllabile da parte dei dell’insegnante, non era addebitabile alla scuola, né era addebitabile alcuna responsabilità agli insegnanti, il tribunale infatti respingeva ogni richiesta risarcitoria presentata dai genitori dell’alunno, non essendovi stata alcuna peculiare situazione di pericolo ed essendo stata predisposta un’idonea vigilanza con due insegnanti all’interno della classe, il danno era derivato da un gesto repentino dell’alunno, gesto imprevedibile e non evitabile, nemmeno a mezzo di una presenza costante e e attenta da parte delle insegnanti. Ricorsi in Cassazione i genitori, vedevano escludere nuovamente la responsabilità della scuola, e cadere così definitivamente la richiesta risarcitoria nei confronti del Ministero dell’Istruzione, giustificata dalla imprevedibilità dell’incidente nonché dall’insussistenza di una condotta negligente da parte degli insegnanti che erano in classe, durante la ricreazione.
(Corte di Cassaz., sez. VI Civile-3, ord. n. 12410/20 del 24.6.2020)
(CEDU, sez. III caso Ilya Lyapin c. Russia del 30.6.2020)
(Corte di Cassazione, ord. n. 13261/20, dell’1.7.2020)
0 commenti