SENTENZA DEL GIORNO – 29/12/2020

da | Dic 29, 2020 | SENTENZA DEL GIORNO - DICEMBRE 2020

PERNOTTA SPESSO DAL NUOVO COMPAGNO E HA LE SUE CHIAVI DI CASA: ELEMENTI SUFFICIENTI PER FAR VENIRE MENO IL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE. 

L’ex marito in sede di divorzio vedeva riconosciuto all’ex moglie il diritto ad un assegno divorzile per euro 900 mensili. La donna non soddisfatta si rivolgeva, in seguito, al Tribunale chiedendo ed ottenendo l’aumento dell’assegno da 900 a 1400 euro.  L’ex marito proponeva appello contestando non solo l’aumento ma lo stesso fondamento dell’assegno divorzile, l’ex moglie, infatti, aveva intavolato una nuova relazione con un nuovo compagno, da considerarsi stabile dato che andava avanti da molti anni, la donna pernottava assiduamente a casa del nuovo compagno e aveva le sue chiavi di casa, per non parlare del fatto che passava da anni le vacanze con lui, e che copriva cariche sociali in società riconducibili al nuovo compagno.  Questi elementi per i giudici d’appello erano sufficienti per ritenere che effettivamente la donna avesse creato una nuova famiglia di fatto, e ciò faceva sicuramente venire meno il presupposto dell’assegno divorzile. Non soddisfatta la donna ricorreva in Cassazione sostenendo che non si trattava di una famiglia di fatto ma di una libera relazione sentimentale e sottolineando, inoltre, l’inadeguatezza dei redditi da lei prodotti per far fronte ai bisogni della quotidianità in caso di revoca dell’assegno divorzile. La Cassazione, però, sottolineava che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, la formazione di una famiglia di fatto era espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizzava per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, escludeva ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non poteva che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo. Necessariamente doveva distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferiva grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente, l’ex marito aveva validamente provato ciò con gli elementi probatori prodotti in giudizio, per tale motivo la Corte rigettava il ricorso, confermando l’azzeramento dell’assegno.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 28915 del 17.12.2020)

About Us

Hi, we’re Atis and we’re here to help with any legal issue. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

Related Blogs

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *