SENTENZA DEL GIORNO – 10/12/2020

da | Dic 10, 2020 | SENTENZA DEL GIORNO - DICEMBRE 2020

SCARICA DATI DAI SISTEMI INFORMATICI IN VISTA DELLA  APERTURA DI UNA PROPRIA ATTIVITA’: SOCIO CONDANNATO. 

Tribunale e Corte d’Appello concordavano sulla condanna di un uomo, socio in uno studio professionale, per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico. L’imputato si era infatti introdotto abusivamente nel sistema informatico dello studio nonché di alcune società di cui era socio al fine di effettuare il backup dei dati inseriti in vista dello svolgimento di una propria autonoma attività professionale. Non concorde con la conferma della sua condanna, ricorreva in Cassazione tramite il suo difensore, sostenendo l’impossibilità di configurare il reato in quanto l’uomo era in possesso delle chiavi di accesso ai sistemi informatici in qualità di socio. La Corte riteneva però infondato il ricorso, richiamando precedenti giurisprudenziali per i quali la fattispecie criminosa in parola risultava integrata dalla condotta di accesso o di mantenimento nel sistema da parte di soggetto abilitato all’accesso, perché dotato di password, ma attuata per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli era stata attribuita. Ribadendo che ciò che risultava decisivo ai fini della valutazione della liceità o meno dell’accesso era la finalità perseguita dall’agente, che doveva essere confacente alla ragione sottesa al potere di accesso, il quale mai poteva essere esercitato in contrasto con gli scopi che erano a base dell’attribuzione del potere, nonché, com’era stato già rimarcato, in contrasto con le regole dettate dal titolare o dall’amministratore del sistema.

Nel caso di specie la Corte d’appello aveva correttamente applicato i suddetti insegnamenti giurisprudenziali, e dunque la Cassazione rigettava il ricorso. 

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 34296 del 2.12.2020)

About Us

Hi, we’re Atis and we’re here to help with any legal issue. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

Related Blogs

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *