SENTENZA DEL GIORNO – 09/11/2020

da | Nov 9, 2020 | SENTENZA DEL GIORNO - NOVEMBRE 2020

LA BICICLETTA “ELETTRICA” NON E’ UN CICLOMOTORE: ANNULATE LE SANZIONI PER VIOLAZIONI STRADALI.

La bicicletta a pedalata assistita dotata di dispositivo di start assist che consentiva l’accensione del veicolo senza l’ausilio dei pedali e il raggiungimento della velocità massima di 6 Km/h senza fare uso dei pedali, non poteva qualificarsi come ciclomotore, venivano, dunque, annullati i verbali della Polizia Municipale per violazioni stradali, dal Tribunale di Palermo, il quale riteneva fondato il gravame dell’uomo che appellava la decisone del Giudice di Pace con la quale era stato rigettata la sua opposizione proposta avverso i verbali di contestazione elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo, per presunte violazioni del Codice della Strada.

Nei verbali si leggeva che il veicolo procedeva senza l’assistenza dei pedali e grazie ad un dispositivo che consentiva di accelerare senza utilizzare i pedali, ma il Tribunale riteneva che tale accertamento non valesse di per sé a fondare la contestazione.

L’art. 1 d.m. 31.01.2003 disponeva, infatti, che la disciplina dallo stesso prevista non si applicava ai veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h e alle biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, la cui alimentazione era progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiungeva i 25 km/h o prima se il ciclista smetteva di pedalare.

Dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata dal Tribunale risultava che il veicolo in oggetto era munito di un dispositivo “start assist”, che consentiva l’accensione del veicolo senza l’ausilio dei pedali e il raggiungimento della velocità massima di 6 Km/h senza fare uso dei pedali. Raggiunta tale velocità perdeva di qualsiasi funzione, non consentendo, infatti, al veicolo di accelerare ulteriormente. Una volta che il veicolo era in movimento, era il conducente a poter azionare i pedali per attivare il motore elettrico. Tali caratteristiche non rendevano il veicolo qualificabile come ciclomotore. A nulla rilevava che il veicolo nella fase iniziale potesse muoversi senza azionare i pedali, ma soltanto grazie al dispositivo “start assist”, in quanto la velocità massima che poteva raggiungere mediante tale sistema era di soli 6 km/h, e quindi in ogni caso non avrebbe trovato applicazione la normativa richiamata in materia di ciclomotori, poiché la norma, espressamente escludeva i veicoli con velocità massima fino a 6 km/h.

Il Tribunale accoglieva, quindi, il gravame dell’uomo ed annullava i verbali della Polizia Municipale, essendo inesistente il presupposto per la contestazione delle infrazioni.

(Tribunale di Palermo, sez. V Civile, sentenza n. 2881 del 29.9.2020

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