SENTENZA DEL GIORNO – 21/10/2020

da | Ott 21, 2020 | SENTENZA DEL GIORNO - OTTOBRE 2020

NESSUNA PUNIBILITA’ PER L’OMESSO VERSAMENTO ALL’EX MOGLIE SE NON C’E’ STATO DI BISOGNO.

Tribunale e Corte d’Appello confermavano la condanna di un uomo per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ritenendo che la sua condotta di omesso versamento di alcune mensilità dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex moglie configurasse il reato di cui all’art. 570 del codice penale. L’uomo ricorreva in Cassazione, ritenendo insussistente il reato, la Cassazione evidenziava però che tale obbligo, a seguito della separazione, implicava uno specifico riferimento alla rispettiva capacità contributiva, in assenza del presupposto dello stato di bisogno di un coniuge, anche quando la capacità del soggetto obbligato non potesse dirsi venuta meno, ma doveva comunque essere comparata con quella dell’altro, per poter stabilire se e come potessero essere regolati i rapporti economici al fine di assicurare il tendenziale mantenimento del medesimo regime. Dunque, l’omesso versamento dell’assegno, in assenza di un vero stato di bisogno dell’ex moglie poteva rientrare nella violazione dell’obbligo di assistenza, in quanto la condotta si era posta in conflitto con il riconoscimento di quell’obbligo e non era invece ascrivibile a precarie condizioni economiche. Ai fini della configurabilità del reato in questione, in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non doveva accertare l’esistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto o di una situazione di impossidenza dell’altro coniuge, ma doveva verificare se tale inadempimento esprimesse la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non esprimesse, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio.

La Cassazione, dunque, annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello, la quale aveva difatto omesso di prendere in considerazione il dato essenziale della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale, con la quale era stato revocato l’obbligo di mantenimento in favore dell’ex coniuge a carico del ricorrente, in  quanto la condotta si poneva in conflitto con il riconoscimento dell’obbligo e non era invece ascrivibile a precarie condizioni economiche. 

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 28774 del 16.10.2020)

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