SENTENZA DEL GIORNO – 15/07/2020

da | Lug 15, 2020 | SENTENZA DEL GIORNO - LUGLIO 2020

PER L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE E’ SUFFICIENTE AVER ABBANDONATO IL TETTO CONIUGALE.

In un giudizio con oggetto la separazione personale tra i coniugi, e nel dettaglio nel ricorso incidentale proposto dall’ex marito avverso la decisione con cui la Corte d’Appello di Roma aveva respinto la domanda di addebito della separazione all’ex moglie, dinanzi la Cassazione l’uomo lamentava l’omessa corretta valutazione del comportamento della donna, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, essendosi essa allontanata ingiustificatamente dalla casa coniugale. 

In quest’occasione la Cassazione, nuovamente, ribadiva i principi in ordine al tema dell’abbandono del tetto coniugale, sottolineando che questo costituisce di per sé la violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova dell’asserita esistenza di una relazione extra coniugale in costanza di matrimonio. Ne conseguiva che il volontario abbandono del domicilio coniugale era causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto portava all’impossibilità della convivenza, salvo che si provasse che esso era stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si fosse già verificata e in conseguenza di tale fatto. 

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile-1, ord. n. 12241/20 del 23.6.2020)

(CEDU, sez. III caso Ilya Lyapin c. Russia del 30.6.2020)

(Corte di Cassazione, ord. n. 13261/20, dell’1.7.2020)

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